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martedì 25 agosto 2026

Alpi Apuane in polvere (Puntate 722-3 in onda il 26/5/26 - con replica il 25/8/26 - e 2/6/26)

Illustrazione di Paolo Ghelfi
Qui a Derrick abbiamo parlato spesso delle forme con cui le regole, fiscali e non, possono avvantaggiare le attività dannose all’ambiente.

L'attuale disciplina del bilancio pubblico per fortuna obbliga il nostro Governo a tenerne traccia, e sancisce valori di sussidi pubblici dannosi all’ambiente per circa 20 miliardi di euro all’anno.

Uno dei settori dove in Italia facciamo particolarmente male è il trattamento economico dei concessionari di aree demaniali. Molti sanno che quasi regaliamo l’uso delle spiagge ai lidi privati, che perlomeno non le distruggono permanentemente, in meno forse sanno che l’estrazione di petrolio e gas o di materiali vergini di cave sono in generale troppo economici in Italia quando non addirittura gratuiti, e che le cose sono rese peggiori nel caso delle cave per scarsa vigilanza sulle concessioni.

Regalare o quasi risorse naturali pubbliche ai concessionari significa dar via un patrimonio non rinnovabile a condizioni che da un lato non ne incentivano la giusta valorizzazione e quindi maggiore conservazione, né l’uso di materiali alternativi riciclati, dall’altro impoveriscono tutti noi, che di quel patrimonio eravamo comproprietari.

Alcuni casi sono più impressionanti di altri. Ho avuto modo di confrontarmi con Marco Giudici, attuale presidente dell’associazione Apuane Libere fondata da Gianluca Briccolani, che mi ha raccontato come il parco delle Alpi Apuane, un circo carsico e naturalistico di eccezionale importanza, nonché fonte idrica decisiva per la zona, sia devastato dalle cave di marmo gestite sulla base di norme locali più lasche di quelle di riferimento nazionale, quando non nella completa illegalità.

L’intervista a Marco Giudici di Apuane Libere è qui.

Link

  • L'associoazione Apuane Libere su Facebook e sul web.
  • Una videolocandina della camminata pubblica organizzata da Apuane Libere per visitare alcuni dei luoghi il 7 giugno 2026

domenica 3 aprile 2016

Referendum "trivelle": cosa votare? - D271

Votare sì o no al referendum impropriamente detto "trivelle" del 17 aprile 2016?

Farsi un’idea non è facile, perché le risorse informative che si trovano sono tipicamente a tesi. Anche quelle con dati affidabili. Ma uno che cerca di farsi un’idea tende a diffidare di chi vuole convincerlo ancor prima di informarlo. Io per distinguermi mi limiterò a invitare ad andare a votare, e a fornire alcune informazioni e considerazioni che mi sembrano rilevanti per decidere se sì o no.


Le concessioni all'attività di sfruttamento degli idrocarburi

In Italia le concessioni per estrarre idrocarburi le dà un’unità del ministero per lo Sviluppo Economico (ne abbiamo già parlato per esempio qui). La norma principale che le regola è del ’91 ed è stata modificata varie volte, tra cui con il DL 83/12, lo “Sbloccaitalia” del 2014 e la legge di Stabilità 2016 (al comma 239).

Le concessioni hanno di norma una durata di 30 anni prorogabile più volte attraverso apposita istanza, e prevedono impegni anche di ripristino ambientale a fine concessione stabiliti dal MiSE caso per caso, all'interno di norme generali tra cui propri decreti direttoriali. Stando a quanto Derrick ha trovato, le norme non prevedono tassativamente bonifiche in tempi perentori.

Recentemente il divieto di nuove concessioni in mare in aree protette è stato esteso a tutta la zona entro le 12 miglia dalla costa e dalle aree protette, con l'eccezione delle concessioni in corso. Questa eccezione, per com'è scritta (in modo purtroppo sibillino) nella Stabilità 2016, introduce anche, secondo l'Ufficio centrale del referendum, una proroga per tutta la vita produttiva delle concessioni a cui si applica. Proprio le parole che introducono tale proroga sono oggetto del quesito abrogativo.

Vari altri quesiti cosiddetti sulle trivelle erano stati presentati prima della legge di Stabilità, che li ha resi secondo l’ufficio centrale del Referendum e la Corte Costituzionale superati, a differenza di quello per cui si vota il 17 aprile.


Cosa succede se vince il sì

Secondo l'Ufficio centrale del referendum la vittoria del sì comporterebbe due effetti:
  1. la cancellazione dell’esenzione per le concessioni già rilasciate dal divieto di attività entro le 12 miglia (con effetto alla scadenza)
  2. la cancellazione della proroga automatica delle concessioni.

Dunque se passa il sì i giacimenti in mare entro le 12 miglia potranno essere coltivati solo fino alla scadenza della concessione in corso.

E poi?
La piattaforma "Luna B", a 8 Km dalla costa di Crotone,
collegata a 12 dei pozzi del giacimento con la maggiore
produzione di gas tra quelli che non potrebbero

continuare la produzione a fine licenza (in questo
caso 2017) se vince il sì. (Copyright Ionica Gas)
  • Si lascerebbero il gas (in gran parte dei casi) e il petrolio dei giacimenti sotto costa inutilizzati a fine concessioni? Sì.
  • È irrazionale bloccare la produzione di giacimenti già sviluppati? Sì, decisamente. A peggiorare le cose c'è che, una volta chiusi i pozzi attivi a fine concessione, lo sfruttamento delle risorse residue del giacimento richiede nuovi pozzi (e quindi: trivelle).
  • Si tratta di tanto gas? No: una volta scadute tutte le concessioni sotto costa perderemmo una produzione che oggi vale meno del 3% del fabbisogno nazionale (e che a fine licenze sarà ulteriormente scemata).
  • Il sì aumenterebbe le navi per far arrivare da fuori il gas e il petrolio? Verosimilmente no, checché ne dicano in molti: il gas è oggi di norma più economico importarlo via metanodotti, dove c’è un sacco di capacità disponibile. Riguardo al petrolio e ai suoi prodotti, non solo l’importazione ma anche l’esportazione e i transiti di semilavorati alimentano il traffico via nave. Per esempio il progetto petrolifero lucano di Tempa Rossa prevede elevato traffico navale in uscita dai depositi portuali di Taranto (dove arriverebbe via oleodotto).
  • Importare di più ci farebbe pagare un prezzo più alto per gas e petrolio? No, salvo la componente del costo di trasporto. Il prezzo del gas e del petrolio di un medesimo tipo in sé sono quelli dei mercati internazionali e non dipendono dalla loro origine. Ci sarebbe però un effetto negativo sulla bilancia commerciale nazionale (e quindi su quella che impropriamente molti chiamano "bolletta energetica" nazionale. Che però non corrisponde alla spesa per l'energia dei consumatori nazionali, visto che quest'ultima include anche la spesa per l'energia non importata).


Inconvenienti della norma così com'è e considerazioni di strategia energetica

  • Il prolungamento "a vita" delle concessioni previsto con la Stabilità è preoccupante? Sì, perché potrebbe ledere il principio generale della determinatezza e della congruità della loro durata (articolo 4 della direttiva UE 22/1994) e ridurre le possibilità del Governo di porre nuove condizioni ai concessionari al momento dei rinnovi, e di valutare l'opportunità stessa dei rinnovi.
  • In generale, ha senso in termini di patrimonio nazionale accelerare l’estrazione di idrocarburi? Ai prezzi molto bassi attuali no. Probabile che queste stesse risorse, che finché sono sotto terra sono un patrimonio pubblico, varranno di più in futuro. Comprese le royalty, che in Italia già sono piuttosto basse in termini di aliquota e il cui gettito è proporzionale al prezzo dell’idrocarburo. (È irrazionale che il bilancio dello Stato non includa un vero stato patrimoniale delle risorse ambientali da approvare con le sue variazioni ogni anno dal Parlamento con la legge di bilancio).

E ancora più in generale: ci conviene puntare a uno sviluppo basato su petrolio e gas? In Derrick ne abbiamo parlato varie volte.
Se la risposta è no, come io credo, non è però automatico che convenga votare sì a questo quesito. E quindi?


Una possibile conclusione

Credo che una ragione solida per il sì sia contrastare la durata "a vita" delle concessioni (punto 1 sopra, peraltro controverso). Credo anche che una vittoria del sì sarebbe compatibile con una successiva modifica alle norme che permetta l’estrazione delle risorse dai giacimenti già sviluppati. Cioè che riqualifichi l'eccezione al divieto delle 12 miglia ormai consolidato, ma in modo più restrittivo, con maggiori tutele, tempi certi per le bonifiche e non certo concessioni ad libitum, in modo simile a come già era nel DL 83/2012 (link sopra).


Altri riferimenti (oltre ai link sul testo)

Anagrafe di concessioni, giacimenti, piattaforme e pozzi di petrolio e gas in Italia (UNMIG - Ministero dello Sviluppo Economico): http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/pozzi/pozzi.asp

Dati di produzione oil e gas off shore entro le dodici miglia (di Dario Faccini per Aspo): http://aspoitalia.wordpress.com/2016/03/07/le-bufale-sul-referendum-del-17-aprile/

Sentenza 17/2016 della Corte Costituzionale che sancisce l’ammissibilità del quesito come riformulato dall’Ufficio centrale per il Referendum della Corte di Cassazione:
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2016&numero=17

martedì 9 dicembre 2014

Aspetti economici della coltivazione di idrocarburi nazionali - Parte 1 - D221

Ha senso tirare fuori il petrolio e il gas del nostro sottosuolo?

Questo tema è tornato molto d’attualità dopo che prima la Strategia Energetica Nazionale del marzo 2013, poi il decreto Sbloccaitalia nell'autunno 2014 hanno rilanciato lo sfruttamento di queste risorse.
Sempre del 2014 è un protocollo tra la Regione Sicilia e Assomineraria, in rappresentanza dell’Eni e di altre aziende petrolifere, per favorire lo sfruttamento di pozzi vecchi e nuovi, in particolare al largo delle coste meridionali siciliane, di cui parlerò in dettaglio nella prossima puntata.

Dunque torniamo al quesito iniziale: il senso economico (inteso in modo olistico, dove anche gli effetti su ambiente e attività alternative sono valutabili economicamente) dello sfruttamento delle risorse nazionali di petrolio e gas.
Nei regimi concessori, come da noi, il petrolio appartiene allo Stato. Le sue riserve sono quindi una posta attiva in un ipotetico stato patrimoniale delle risorse pubbliche, che però non viene redatto o almeno non con la completezza e facilità d'accesso che dovrebbe avere un bilancio almeno nei confronti degli azionisti (in questo caso: noi).
Quando le riserve geologiche vengono consumate, la posta attiva dell'ipotetico stato patrimoniale si riduce e produce redditi privati, parte dei quali tornano allo Stato sotto forma di royalty e di tasse.

Uno studio di Nomisma Energia del 2012 mostra che le royalty nei paesi OCSE dove sono applicate sono generalmente più alte che in Italia, ma in qualche caso nel nord Europa (Norvegia, Irlanda, Danimarca) sono state abolite e sostituite da imposte sul reddito ad hoc. Il risultato generale secondo Nomisma è comunque che da noi la tassazione specifica per le attività di coltivazione degli idrocarburi è relativamente bassa, mentre si torna a livelli più allineati solo includendo tutte le imposte sul reddito delle aziende.
Un favore alle aziende petrolifere operanti in Italia? Proprio Davide Tabarelli, direttore di Nomisma Energia, in una conversazione a margine di un convegno mi diceva che parte di questo gap tra le nostre royalty e quelle di altri Paesi potrebbe invece spiegarsi con la necessità di compensare, rispetto agli investitori, la maggiore incertezza e inefficienza dell’apparato burocratico italiano rispetto ad altri.

Resta il fatto che più basse sono le royalty meno della rendita di estrazione il nostro Stato si riprende. E perché la riduzione delle riserve di idrocarburi sia più sostenibile almeno dal punto di vista economico occorrerebbe destinare le royalty a investimenti che aumentino il valore di altre parti di questo patrimonio.
Un’operazione di compensazione di questo tipo il Ministero dello Sviluppo Economico aveva previsto con il ministro Zanonato, attraverso un “fondo investimenti per i territori interessati” al quale destinare tra il 15 al 30% dell’IRES pagata da aziende di coltivazione di idrocarburi per i nuovi progetti. Fondo che credo desse attuazione all’articolo 16 del decreto-Legge del 24 gennaio 2012 come convertito, che prevede la destinazione a “progetti  infrastrutturali  e  occupazionali  di crescita” dei territori interessati. Definizione, che, ne converrete, è piuttosto generica e si presta a scelte arbitrarie.
Chiarimenti arrivarono però con un decreto del Ministero dell’Economia del 12 settembre 2013, art. 1 comma 3, che completa la definizione così (la riporto com’è scritta):
“L'intervento  del  Fondo  e'  finalizzato  al  finanziamento  di progetti  strategici,  sia  di  carattere  infrastrutturale  sia   di carattere immateriale, di rilievo regionale, provinciale  o  locale, aventi natura di grandi progetti  o  di  investimenti  articolati  in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a  obiettivi  e  risultati quantificabili e misurabili, anche  per  quanto  attiene  al  profilo temporale.”

Il discorso continua qui.