domenica 24 giugno 2018

Stato e terremoto (Puntata 361 in onda il 26/6/18)


"La mano magica dell'artista"
all'Art Forum Wurt Capena
Uno degli ultimi atti del governo Gentiloni è un decreto-legge di fine maggio 2018 intitolato “Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”. Poi, nel processo di conversione da parte della Commissione parlamentare Speciale sono state approvate modifiche da parte di esponenti della maggioranza che è verosimile saranno integrate nella versione approvata nel testo definitivo.

Facciamo un passo indietro: quali sono gli elementi principali di intervento di soccorso economico e amministrativo previsti nel decreto originale dell’ottobre 2016?
  • Norme sul rimborso dei costi di ricostruzione o riparazione degli immobili
  • Trasferimenti alle imprese danneggiate
  • Rinvio di scadenze fiscali e giudiziarie

A questi si aggiunge la decisione dell’Autorità per l’Energia – come in casi precedenti – di sospendere per 6 mesi il pagamento di bollette di luce e gas (questo è un caso in cui le autorità fanno concessioni a spese di aziende di mercato), mentre successivamente è stata stabilita una riduzione delle componenti parafiscali delle bollette che invece attengono alla loro parte regolata e non di mercato.

Ora, la norma oggi in fase di approvazione parlamentare prolunga l’esonero o il rinvio del pagamento di tasse, o oneri tributari e contributivi già previsto nel testo del Governo Gentiloni, ma introduce anche – con le modifiche in Commissione Speciale cui accennavo sopra - un parziale ma importante esonero dal rispetto delle norme edilizie (da quel che capisco anche quelle antisismiche) introdotto con la seguente frase:
“qualora il progetto di riparazione o ricostruzione dell’edificio danneggiato conduca ad un risultato architettonico e strutturale diverso da quello oggetto della domanda di sanatoria, il progetto deve essere corredato da una relazione asseverata del professionista incaricato attestante che caratteristiche costruttive degli interventi relativi agli abusi sanati non siano state causa esclusiva del danno”
In altri termini, a parte l’orrendo e involuto burocratese: i benefici pubblici per chi ricostruisce valgono anche su abusi non sanati nemmeno in fase di ricostruzione, a meno che questi abusi non siano “causa esclusiva” del danno. Una condizione talmente drastica che difficilmente qualunque tecnico potrebbe asseverarla.
Condonare abusi edilizi dopo un terremoto direi che sta alle politiche antisismiche quanto un condono fiscale a quelle antievasione. In più qui è in ballo anche la mera sicurezza degli inquilini.

In generale, e questo non riguarda solo le modifiche della Commissione Speciale, mi sembra che una parte importante della risposta dello Stato ai terremoti sia di rinuncia alle sue prerogative di imporre il rispetto di regole di convivenza civile. È scontato o preoccupante che sia così?


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